Sez. 5 - , Ordinanza n. 21838 del 30/07/2021 (Rv. 662049 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Cessione di impianti radiofonici effettuata prima dell’entrata in vigore del comma 7-bis dell’art. 27 del d.lgs. n. 177 del 2005 (comma aggiunto dall’art. 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011) - Erronea o impropria qualificazione giuridica data dalle parti in termini di cessione di azienda o di ramo di azienda - Invocazione dell’applicazione dell’IVA e richiesta di rimborso dell’imposta di registro - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di trattamento fiscale delle cessioni di impianti radiofonici, l'intangibilità fiscale delle cessioni poste in essere prima della data di entrata in vigore, il 28 dicembre 2011, del comma 7-bis dell'art. 27 del d.lgs. n. 177 del 2005 (comma aggiunto dall'art. 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif dalla l. n. 214 del 2011), per le quali resta ferma la qualificazione giuridica data dalle parti, se non consente all'amministrazione finanziaria di riqualificare la cessione di impianti radiofonici alla stregua di cessione di azienda o di ramo di azienda, con l'applicazione dell'imposta di registro in luogo dell'IVA, non impedisce, in senso inverso, che le parti, nonostante l'erronea o impropria qualificazione del contratto in termini di cessione di azienda o di ramo di azienda, invochino l'applicazione dell'IVA, allorquando l'oggetto del trasferimento fosse costituito, in realtà, dai soli impianti radiofonici (ancorché con l'annesso uso delle frequenze) e chiedano, perciò, il rimborso dell'imposta di registro versata, atteso che il riferimento onnicomprensivo del predetto comma 7-bis agli "atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami di azienda […] posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma" lascia presupporre un'equiparazione indiscriminata delle fattispecie anteriori al limite temporale del 28 dicembre 2011 sul piano del trattamento fiscale (attraverso il comune assoggettamento all'IVA) che postula l'assoluta irrilevanza del "nomen iuris" adoperato dai contraenti (cessione di impianti o cessione di ramo di azienda).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 27 com. 7, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)