Sez. 5 - , Sentenza n. 33230 del 21/12/2018 (Rv. 651994 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Cessione di impianti radiotelevisivi effettuata prima dell'entrata in vigore dell'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005 - Qualificazione giuridica data dalle parte - "Ius superveniens" - Intangibilità delle cessioni pregresse.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di qualificazione giuridica del contratto come cessione di azienda radiotelevisiva (con conseguente assoggettamento ad imposta di registro) o di cessione di un ripetitore singolarmente considerato (con conseguente assogettamento ad Iva), l'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dall'art. 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, ha stabilito che la cessione anche di un singolo impianto, purchè non riguardi le sole attrezzature, integra una cessione di azienda, prevedendo al contempo l'intangibilità fiscale delle cessioni precedenti alla sua entrata in vigore, per le quali resta ferma la qualificazione giuridica data dalle parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 27 art. 7, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 241 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)