Sez. 1 - , Sentenza n. 21190 del 19/10/2016 (Rv. 642053 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)