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Sez. 3, Sentenza n. 22667 del 02/12/2004 (Rv. 578315 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Originaria domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa. Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578315-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta in appello integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale formulata in primo grado, una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.. Infatti, tali domande di adempimento di obbligazioni riguardano entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati", per l'individuazione dei quali è necessario fare riferimento ai fatti costitutivi delle rispettive pretese, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra o potenzialmente in essa contenuta. (Fattispecie relativa a domanda di arricchimento senza causa proposta in sede di gravame dopo che era stato invano preteso l'indennizzo per miglioramenti di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 203 del 1982)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)