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Sez. 3, Sentenza n. 15760 del 16/03/2016 Cc. (dep. 15/04/2016) Rv. 266583 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Imputato latitante - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Notifica della sentenza contumaciale presso tale difensore - Mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato - Mera deduzione - Insufficienza - Allegazione delle ragioni che giustificano il difetto di conoscenza - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266583-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

Non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l'imputato latitante assistito, nel corso del giudizio di primo grado e d'appello, da difensore fiduciario presso il quale abbia eletto domicilio, e che formuli l'istanza di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., solo dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sè idoneo a provarne l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l'assistito e della rinuncia del primo ad impugnare. (Fattispecie anteriore alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in cui la S.C. ha ritenuto legittimo il rigetto di istanza di restituzione in termini con la quale il richiedente deduceva solo di non essere stato messo al corrente, da parte del difensore di fiducia, della intervenuta condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)