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Sez. 2, Sentenza n. 52131 del 25/11/2014 Cc. (dep. 16/12/2014) Rv. 261965 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia - Notifica della sentenza contumaciale presso tale difensore - Mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato - Mera deduzione - Insufficienza - Allegazione delle ragioni che giustificano il difetto di conoscenza - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261965-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato; ne consegue che le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo da lui stesso promosso con l'atto di appello, rientrano nell'ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 161, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 162 com. 4, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 175 com. 2, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 175 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)