Sez. 3, Sentenza n. 7528 del 21/12/1983 (Rv. 432121 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA DEI PATTI AGRARI, EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - ARTICOLO 53 DI DETTA LEGGE CONCERNENTE L'ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITÀ DI TALE NORMATIVA NEL CASO DI INTERVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA DEI PATTI AGRARI, EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - ARTICOLO 53 DI DETTA LEGGE CONCERNENTE L'ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITÀ DI TALE NORMATIVA NEL CASO DI INTERVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., dell'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (nuova normativa dei patti agrari), il quale collega l'esclusione dell'applicabilità di tale normativa all'esecutività della sentenza, poiché l'equiparazione, quanto a detta esclusione, dell'ipotesi in cui sulla controversia sia stata emessa una sentenza d'appello, esecutiva ex lege (art. 373 cod. proc. civ.), con quella in cui il giudizio sia stato definito con sentenza passata in giudicato, trova giustificazione nell'esigenza di non rimettere in discussione, anche per ragioni di certezza di situazioni giuridiche e di pace sociale, decisioni già pervenute alla fase esecutiva. (V 4963/83, mass n 429837; (V 4900/83, mass n 429787; (V 1705/83, mass n 426566).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)