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Sez. 3, Sentenza n. 1705 del 08/03/1983 (Rv. 426566 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI, EX ART. 53 DI DETTA LEGGE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426566-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI, EX ART. 53 DI DETTA LEGGE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per pretesa violazione del principio di parità di cui all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203, in quanto l'equiparazione operata da detta norma - quanto all'esclusione dell'applicabilità della nuova legge sui patti agrari - dell'ipotesi in cui sulla controversia sia stata emessa una sentenza d'appello, la quale è esecutiva ex lege (art. 373 cod. proc. civ.), con quella in cui il giudizio sia stato definito con sentenza passata in giudicato, trova non arbitraria giustificazione in ragioni di certezza di situazioni giuridiche e di pace sociale, che il legislatore ha reputato inopportuno rimettere in discussione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)