Sez. L, Sentenza n. 3145 del 05/03/2002 (Rv. 552817 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Sostituzione - Lavoratore con qualifica inferiore - Diritto alla promozione automatica - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di incarico interinale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale (sciopero, adempimento di funzioni pubbliche elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, chiamata alle armi) o convenzionali del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto, o, ancora, inviato a partecipare ad un corso di formazione; pertanto, in caso di dipendente delle Poste Italiane SpA assegnato "ad interim" ad un posto ma che operi stabilmente in altro ufficio senza occuparsi dell'incarico interinale, il lavoratore cui siano state assegnate le mansioni superiori dell'incaricato interinale, ha diritto, decorso il termine prescritto, alla c.d. promozione automatica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)