Sez. L, Sentenza n. 4479 del 24/04/1991 (Rv. 471826 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle della assunzione | Sostituzione di un lavoratore di grado più elevato da parte di altro con mansioni comprendenti anche quelle del sostituito - Diritto ex art. 2103 cod. civ. - Configurabilità - Condizione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle della assunzione
Il principio che, quando tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza del lavoratore siano già compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la sostituzione di quest'ultimo non attribuisce al primo alcun diritto ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. vale sempreché si tratti di sostituzione occasionale, in relazione ad impedimenti meramente temporanei del dipendente di qualifica superiore, non anche nel caso in cui la funzione vicaria risulti travalicata in ragione del carattere permanente della sostituzione e della persistenza soltanto formale della titolarità, in capo al superiore, delle mansioni proprie della relativa qualifica, per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)