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Sez. 3, Sentenza n. 2460 del 24/07/1971 (Rv. 353451 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - COLPA DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE - PRESUNZIONE DI COLPA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353451-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - COLPA DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE - PRESUNZIONE DI COLPA - LIMITI.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni, se e vero che, a norma dell'art 1218 cod civ, la colpa del contraente inadempiente si presume, tuttavia, quando ricorrono circostanze obbiettivamente e positivamente apprezzabili, idonee a fare escludere tale elemento soggettivo, qualificante la colpa dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non possono essere pronunciate ne la risoluzione del contratto ne la condanna dell'inadempiente al risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)