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Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 04/09/1974 (Rv. 370808 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COLPA - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE A CARICO DELL'INADEMPIENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370808-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COLPA - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE A CARICO DELL'INADEMPIENTE - LIMITI.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni, se e vero che, a norma dell'art 1218 cod civ la colpa del contraente inadempiente si presume, tuttavia, quando ricorrono circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a fare escludere tale elemento soggettivo, qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non possono essere pronunciate ne la risoluzione del contratto ne la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno. (Conf 2460'71, mass n 353451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)