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Sez. 1, Ordinanza n. 4867 del 02/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996) Rv. 205947 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Rigetto - Ricorso immediato per cassazione - Inammissibilità - Rimedio esperibile - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205947-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Avverso il provvedimento di diniego dell'applicazione di una misura cautelare non è previsto il ricorso immediato per cassazione, ammesso solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, da parte dell'imputato o del suo difensore, ma solo l'appello, contro il cui rigetto è proponibile ricorso. (Nella specie, la S.C., qualificato come appello il ricorso, ha trasmesso gli atti al giudice competente a decidere a norma dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)