Sez. 3, Ordinanza n. 39630 del 27/09/2007 Cc. (dep. 26/10/2007) Rv. 237934 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. - Ricorso "per saltum" del P.M. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art.568 cod. proc. pen., il P.M. non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., solo all'imputato ed al suo difensore. (Nella specie il P.M. aveva interposto ricorso "per saltum" avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva adottato la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. in sostituzione di quella, originaria, della custodia cautelare in carcere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)