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Sez. 2, Sentenza n. 253 del 19/01/1966 (Rv. 320471 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - AMMISSIBILITA ANCHE IN ATTIVITA DIVERSE DALL'AGRICOLTURA - MANCANZA DI PATRIMONIO COMUNE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320471-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - AMMISSIBILITA ANCHE IN ATTIVITA DIVERSE DALL'AGRICOLTURA - MANCANZA DI PATRIMONIO COMUNE - IRRILEVANZA.*

La comunione tacita familiare, alla quale con esplicito riferimento all'agricoltura fa richiamo l'art.2140 cod.civ., puo aversi anche al di fuori di tale campo. Essa prescinde dalla preesistenza di un patrimonio pro-indiviso, potendo realizzarsi nell'attivita di sfruttamento in comune del bene appartenente ad uno solo dei partecipanti al consorzio familiare. Bene e ravvisabile la comunione tacita familiare nella attivita lavorativa spiegata in collaborazione reciproca fra i vari membri di una stessa famiglia, originari o acquisiti - fra questi ultimi, chi sia entrato per vincolo di coniugio nella comunione, partecipando al rapporto a struttura associativa avente per scopo lo sfruttamento di una azienda commerciale, non puo considerarsi dipendente dal titolare di questa, bensi compartecipe della comunione. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)