Sez. 2, Sentenza n. 6537 del 20/12/1985 (Rv. 443607 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DI UNO DEI MEMBRI DI UN BENE DI SUA PROPRIETÀ - ATTRIBUZIONE AL CONSORZIO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE - ESCLUSIONE - ATTO FORMALE DI TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - USI - RILIEVO - LIMITI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DI UNO DEI MEMBRI DI UN BENE DI SUA PROPRIETÀ - ATTRIBUZIONE AL CONSORZIO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE - ESCLUSIONE - ATTO FORMALE DI TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - USI - RILIEVO - LIMITI.*
La messa a disposizione, da parte di uno dei membri della comunione, di un bene di sua proprietà, che consente la Costituzione e lo sviluppo della comunione tacita familiare, in quanto rende possibile l'utilizzazione di esso nell'Esercizio dell'impresa familiare, non attribuisce al consorzio la proprietà dello stesso, essendo necessario - perché ciò si verifichi - che il proprietario manifesti la sua volontà attraverso un atto formale di trasferimento ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., senza che possano assumere rilievo gli Usi, in forza del generico rinvio ad essi contenuto nell'art. 2140 e nell'art. 230-bis cod. civ., non potendo essi in materia di trasferimento immobiliare, prevalere sul disposto della legge con essi in contrasto. (V 1696/84, mass n 433774; (V 337/80, mass n 403726; (V 2242/78, mass n 391637; (V 224/77, mass n 383744; (V 253/66, mass n 320471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)