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Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 03/12/1985 Ud. (dep. 14/02/1986) Rv. 171917 - 01

IMPUTATO - IN GENERE - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE - STATO DI INTOSSICAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTE - NON CORREITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171917-01

IMPUTATO - IN GENERE - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE - STATO DI INTOSSICAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTE - NON CORREITÀ - IRRILEVANZA.*

Il vizio di mente, di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., deve sempre dipendere da una infermità, da uno stato patologico che alteri i processi intellettivi o quelli della volontà, in modo tale da scemare grandemente o da annullare la capacità di intendere e di volere. Ne consegue che non può attribuirsi Rilevanza scusante allo stato di intossicazione non cronica, prodotta da sostanza stupefacente, nel quale la presunzione di sopravvivenza della capacità di intendere e di volere non può non estendersi alla possibilità di percezione e di rappresentazione della realtà in cui l'agente opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)