diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1460 del 10/02/2000 (Rv. 533687 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Parte con due procuratori - Cancellazione dall'albo di uno - Notificazione della sentenza all'altro - Esecuzione - Modalità.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533687-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Qualora la parte sia rappresentata da due procuratori, uno dei quali domiciliatario, e quest'ultimo è stato cancellato dall'albo, la notifica della sentenza va effettuata all'altro - essendo con la cancellazione dall'albo del primo procuratore venuta meno l'elezione di domicilio, ma non la rappresentanza conferita all'altro procuratore - e può essere eseguita sia presso la cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza, sia al domicilio reale del detto procuratore, con la conseguenza che l'effettuazione della notifica presso la cancelleria fa decorrere il termine (breve) ai fini dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)