Sez. 1, Sentenza n. 548 del 25/01/1996 (Rv. 495566 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Qualora la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, con autonomi poteri, uno soltanto dei quali eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato, ovvero abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario adito, la notifica della sentenza, al fine della decorrenza del termine "breve" d'impugnazione (art. 325 cod. proc. civ.), deve essere effettuata nei confronti di detto procuratore, e non nei confronti dell'altro presso la cancelleria del giudice adito, in quanto quest'ultima notificazione è inefficace ove sia effettuata nonostante vi sia stata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, nei predetti luoghi, da parte del procuratore o del rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)