Sez. 1, Sentenza n. 170 del 22/01/1972 (Rv. 355936 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - FINALITA - SUCCESSIVI AUTONOMI TRASFERIMENTI DI UN BENE TRA LE STESSE PARTI - TASSAZIONE DI ENTRAMBI I TRASFERIMENTI - LEGITTIMITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - DIVIETO DI DUPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - FINALITA - SUCCESSIVI AUTONOMI TRASFERIMENTI DI UN BENE TRA LE STESSE PARTI - TASSAZIONE DI ENTRAMBI I TRASFERIMENTI - LEGITTIMITA.*
Non e estraneo alla materia della imposta di registro il principio del divieto di duplicazione dell'imposta; ma, in relazione alla particolare natura del tributo in questione, che e imposta di atto, esso si risolve in tal materia nel divieto di tassare due volte lo stesso atto, non il trasferimento di ricchezza che con esso si realizza. Di conseguenza, nel caso che il trasferimento dello stesso bene sia oggetto di due Atti autonomi, ancorche fra le stesse parti, la tassazione dell'atto successivo non incide sulla legittimita della pretesa tributaria esercitata in Sede di registrazione del primo atto. (fattispecie riguardante la registrazione di una scrittura di vendita, e la registrazione del successivo contratto notarile di vendita previsto dalle parti in detta scrittura). (Conf 2446'54).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)