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Sez. 1, Sentenza n. 475 del 15/02/1973 (Rv. 362480 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DUPLICAZIONE DI IMPOSTA - DIVIETO - FINALITA - LIMITI DEL DIVIETO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMI ATTI PER LO STESSO OGGETTO TRA LE MEDESIME PARTI - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1973-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362480-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DUPLICAZIONE DI IMPOSTA - DIVIETO - FINALITA - LIMITI DEL DIVIETO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMI ATTI PER LO STESSO OGGETTO TRA LE MEDESIME PARTI - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*

Nel nostro ordinamento e senza dubbio operante il principio del divieto della duplicazione dell'imposta, ma in relazione alla particolare natura del tributo di registro, che e imposta di atto, il principio stesso si risolve nel divieto di tassare due volte lo stesso atto, e non gia di sottoporre a tributo il contenuto negoziale di due Atti autonomi, pur se riferentisi al medesimo oggetto ed intervenuti tra le stesse parti. (nella specie e stata ritenuta legittima la tassazione di un secondo atto con il quale l'efficacia di garanzia di crediti gia ceduti in precedenza, in relazione ad un primo finanziamento, era stata estesa anche ad altro finanziamento concesso con il detto secondo atto. La Corte suprema ha precisato che la estensione della funzione di garanzia dei crediti in precedenza ceduti anche ad altro finanziamento, stipulato fra le stesse parti, costituiva il quid novum, emergente dal secondo autonomo documento, soggetto ad ulteriore tassazione). (Conf 170/72, mass n 355936).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)