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Sez. 1, Sentenza n. 4278 del 21/06/1996 Cc. (dep. 11/10/1996) Rv. 205741 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - In casi particolari - Differenze dall'affidamento ordinario - Compiti di accertamento del tribunale di sorveglianza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205741-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

L'affidamento in prova al servizio sociale regolato dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari sono entrambi diretti al conseguimento dello scopo comune della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati, ma l'affidamento in prova in casi particolari si differenzia dal primo per l'ulteriore finalità che il condannato, persona tossicodipendente o alcooldipendente, abbia serio intendimento di affrancarsi dalla schiavitù della droga o dell'alcool. Ne consegue che il tribunale di sorveglianza, ai fini dell'ammissione al beneficio, deve non solo disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato, ma deve altresì compiere tutti gli altri accertamenti necessari a valutare che l'esecuzione di esso non sia un espediente preordinato a sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la rilevanza attribuita al riguardo alle informazioni fornite dagli organi di polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)