Sez. 1, Sentenza n. 5567 del 21/11/1994 Cc. (dep. 27/02/1995) Rv. 200358 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale per persona tossicodipendente - Disciplina generale prevista per l'affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In virtù del disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario, anche lo speciale istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale per persone tossicodipendenti obbedisce alla disciplina generale prevista per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ne consegue che il giudice ha non solo il potere, ma anche il dovere di stabilire se la concessione del beneficio possa, attraverso la puntuale osservanza del programma concordato, contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, sicché nessuna preclusione è lecito desumere dalla legge alla valutazione di eventuali comportamenti del condannato che appaiano in contrasto con una prognosi favorevole.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)