Sez. 2, Sentenza n. 13198 del 16/06/1980 Ud. (dep. 11/12/1980) Rv. 147043 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEL PROFITTO DA PARTE DELL'AGENTE - NON E NECESSARIO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEL PROFITTO DA PARTE DELL'AGENTE - NON E NECESSARIO.*
Perche il reato di furto possa ritenersi consumato, e sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e anche se nello stesso luogo dove la sottrazione si e verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente: ne un tale evento puo essere configurato sotto l'ipotesi del tentativo solo perche, in un momento successivo, altri abbia impedito all'autore del furto di assicurarsi il profitto, allontanandosi portando seco la refurtiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)