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Sez. 2, Sentenza n. 7721 del 25/01/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160347 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - SPOSSESSAMENTO DELLA COSA - ALLONTANAMENTO E DURATA - IRRILEVANZA - NASCONDIMENTO O ABBANDONO DELLA COSA - RILEVANZA AI FINI DEL TENTATIVO O DELLA DESISTENZA VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160347-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - SPOSSESSAMENTO DELLA COSA - ALLONTANAMENTO E DURATA - IRRILEVANZA - NASCONDIMENTO O ABBANDONO DELLA COSA - RILEVANZA AI FINI DEL TENTATIVO O DELLA DESISTENZA VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*

Il momento consumativo del reato di furto coincide con lo impossessamento da parte dell'agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale, concernente la durata del possesso da parte del ladro. È sufficiente, invero, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e anche se nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, nella disponibilità dell'autore del furto. In tal caso, pertanto, non è configurabile il semplice tentativo, né possono realizzare l'ipotesi della desistenza volontaria comportamenti quali il nascondimento o l'abbandono della refurtiva, non rilevando, peraltro, il mancato conseguimento del fine di profitto. (Conf mass n 151713; (Conf mass n 149240; (Conf mass n 149067; (Conf mass n 147639; (Conf mass n 147043; (Conf mass n 146056).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)