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Sez. U, Sentenza n. 409 del 07/02/1969 (Rv. 338464 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - ACCERTAMENTO ANCHE D'UFFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338464-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - ACCERTAMENTO ANCHE D'UFFICIO - LIMITI.*

Il fenomeno della svalutazione monetaria puo essere preso in considerazione anche d'ufficio dal giudice di appello con l'unico limite costituito dal giudicato formatosi sulla liquidazione dei danni effettuata nel giudizio di primo grado. (V.1098-68, massima n.332560 2213-67, massima n.329384 1211-67, massima n.327698).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)