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Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 14/06/1972 (Rv. 358914 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI - RICHIESTA CONFERMA DELLA STATUITA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358914-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI - RICHIESTA CONFERMA DELLA STATUITA LIQUIDAZIONE.*

Il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, il giudice di appello puo tener conto, anche di ufficio, dell'incidenza della svalutazione monetaria non e applicabile nel caso in cui il danneggiato, domandando espressamente la conferma della Determinazione del danno effettuata in primo grado, abbia manifestato una volonta incompatibile con una richiesta di rivalutazione. (Conf 2716'69 mass n 342405; V 611'70 mass n 345754) (V 409'69, mass n 338464).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)