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Sez. L, Ordinanza n. 13529 del 26/05/2008 (Rv. 603129 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Opposizione a cartella esattoriale in materia di contributi previdenziali e sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999 - Competenza territoriale - Del giudice nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'ente emittente la cartella - Pluralità di cartelle nei confronti di uno stesso datore di lavoro, emesse da diversi istituti di previdenza - Pluralità di opposizioni innanzi a diversi giudici territorialmente competenti - Necessità - Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603129-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel caso di unica cartella esattoriale per mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni, sono competenti a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale i giudici nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori, dovendo le relative opposizioni essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia e funzionale, a nulla rilevando che vi sia stata o meno la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS e la cessione degli stessi ad un soggetto privato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)