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Sez. L, Ordinanza n. 20079 del 18/09/2006 (Rv. 592381 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Opposizione a cartella esattoriale in materia di contributi previdenziali e sanzioni, "ex lege" n. 46 del 1999 - Competenza territoriale - Individuabilità in relazione alla sede dell'ufficio dell'ente emittente la cartella - Pluralità di cartelle nei confronti di uno stesso datore di lavoro, emesse da diversi istituti di previdenza - Pluralità di opposizioni - Necessità.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592381-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere della opposizione a cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento dei contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di lavoro siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diversi istituti, nella specie INAIL e INPS, le relative opposizioni devono essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)