Sez. 3, Sentenza n. 1775 del 17/06/1974 (Rv. 369957 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - COLPA O DOLO - RICOSTRUZIONE DEL FATTO - CONDOTTA DEGLI AGENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - COLPA O DOLO - RICOSTRUZIONE DEL FATTO - CONDOTTA DEGLI AGENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La ricostruzione delle modalita del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento o l'esclusione della colpa, l'esistenza o l'inesistenza del rapporto di causalita tra i comportamenti accertati e l'evento si risolvono in altrettanti giudizi di merito, in se stesso sottratti al Sindacato di legittimita; ma l'insindacabilita riguarda soltanto il giudizio conclusivo, non il procedimento logico-giuridico seguito per esprimerlo: e insindacabile il risultato del ragionamento del giudice, non la sua correttezza, completezza e coerenza, che vanno, invece, controllate, nel senso e nei limiti indicati dall'art 360 n 5 cod proc civ. (V 382'72, mass n 356279).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)