Sez. 5, Sentenza n. 4730 del 16/03/2000 Ud. (dep. 17/04/2000) Rv. 215988 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Sentenza - Momento della decisione - Lettura del dispositivo - Esercizio delle funzioni giudiziarie - Necessità - Deposito della motivazione dopo la cessazione di dette funzioni - Irrilevanza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ
In tema di capacità del giudice, le condizioni per le quali una sentenza si deve ritenere validamente emessa attengono al momento della decisione e non al momento del deposito della motivazione, eventualmente successivo alla pronuncia. Invero, con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che lo hanno indotto a prendere la decisione già pubblicata. Pertanto, pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell'atto, non è prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione. (Fattispecie in tema di capacità di vice pretore onorario, che, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, aveva cessato di esercitare le funzioni giudiziarie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)