Sez. L, Sentenza n. 11914 del 08/11/1991 (Rv. 474546 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Pensione sociale - Soggetti | Sanatoria degli effetti e dei rapporti ex D.L. n. 495 del 1987 non convertito in legge - Diritto degli ultrasessantacinquenni invalidi civili alla pensione sociale in quanto già riconosciuti invalidi dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica - Sussistenza.
Assistenza e beneficenza pubblica - Pensione sociale - Soggetti
Con riferimento alla sanatoria, prevista dalla legge 21 marzo 1988 n. 93, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del precedente d.l. 9 dicembre 1987 n. 495, non convertito in legge - che ammetteva al godimento della pensione sociale sostitutiva gli invalidi civili anche se riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età - il diritto a tale trattamento deve essere riconosciuto al soggetto ultrasessantacinquenne il quale alla data di emanazione del citato d.l. n. 495 del 1987 sia stato riconosciuto invalido dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica, anche se la pensione non sia stata ancora liquidata; in tale ipotesi residua infatti all'INPS - il cui provvedimento non rappresenta un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - il mero potere di certazione di una situazione giuridicamente rilevante, "pro tempore", all'esito dell'accertamento amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495, Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)