Sez. L, Sentenza n. 6786 del 27/07/1996 (Rv. 498808 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Pensione di inabilità - Sua sostituzione con la pensione sociale - Requisito sanitario - Mancanza - Accertamento - Revoca della pensione - Omessa impugnazione del provvedimento - Successiva domanda amministrativa di pensione - Valore di necessaria acquiescenza alla revoca - Esclusione - Conseguenze - Accertamento della illegittimità della revoca - Effetti - Originario diritto a pensione - Persistenza - Nuovo requisito reddituale - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
L'omessa tempestiva impugnazione di un atto di revoca della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.118, ed una successiva domanda amministrativa di pensione non implicano di per sè, come risulta anche dal sistema degli artt. 443 cod.proc.civ. e 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, acquiescenza all'atto di revoca e non comportano perciò necessariamente che il positivo accertamento dei requisiti produca la nascita di un nuovo diritto a pensione con effetto dalla domanda e correlativa perdita del diritto originario, la sopravvivenza del quale, per contro, sarà indicata dal persistere dei relativi requisiti. Pertanto quando (in base all'apprezzamento riservato al giudice di merito) sia da escludere l'acquiescenza del pensionato all'atto di revoca, la declaratoria (in via incidentale) della illegittimità di tale atto (anche se intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 8 febbraio 1988, n. 1 convertito nella legge 21 marzo 1988 n. 93, il cui articolo 1 consente all'I.N.P.S. di continuare a corrispondere la pensione sociale ai soggetti riconosciuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ancorché fruenti di un reddito superiore al limite per essa prevista, nel caso di pensione già liquidata e non più corrisposta per esser stato superato tale limite) retroagendo al momento della revoca, comporta la persistenza dell'originario diritto a pensione di invalidità(e l'efficacia del relativo atto di liquidazione) con conseguente sua trasformazione nel diritto alla pensione sociale senza necessità né di una nuova domanda né dei requisiti reddituali previsti all'epoca del cit. D.L. n. 25 del 1988.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)