Sez. L, Sentenza n. 1326 del 22/02/1983 (Rv. 426129 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Rispetto alla controversia avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata posizione assicurativa in favore del lavoratore e la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata Assicurazione, l'istituto previdenziale non riveste la qualità di litisconsorte necessario, salvo che la tutela assicurativa chiesta dal lavoratore debba attuarsi mediante la Costituzione di una rendita (ex art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338), perché in tal caso la sentenza non potrebbe essere attuata senza la cooperazione di detto istituto. (V 5030/81, mass n 415809).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)