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Sez. L, Sentenza n. 5030 del 03/09/1981 (Rv. 415809 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA SULL'OMESSA O INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - LITISCONSORZIO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415809-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA SULL'OMESSA O INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - LITISCONSORZIO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - CONDIZIONI.*

L'istituto assicuratore, mentre è parte necessaria allorché la tutela della posizione assicurativa, chiesta dal lavoratore, si debba attuare mediante la Costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, perché in tal caso la sentenza di accoglimento non può essere eseguita che con la cooperazione dell'istituto stesso, non riveste tale qualità (pur potendo partecipare al giudizio come convenuto o come interventore iussu judicis) quando il lavoratore si limiti a chiedere l'accertamento dell'omessa od insufficiente contribuzione nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi dovuti all'istituto assicuratore. (V. 2172/80, mass. N. 405837; (Conf. 2/73, mass. N. 361733, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 107, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)