Sez. 4, Sentenza n. 40478 del 27/09/2023 Cc. (dep. 05/10/2023) Rv. 285068 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Regole processuali del codice di procedura penale - Applicabilità - Ricorso per cassazione avverso ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato - Inammissibilità - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)