Sez. 4, Sentenza n. 3628 del 22/10/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 265793 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca del gratuito patrocinio - Ordinanza che decide sulla opposizione - Ricorso per cassazione - Modalità di presentazione - Artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 - 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 113, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)