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Sez. L, Sentenza n. 2456 del 04/02/2014 (Rv. 629650 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO ALLE REGIONI | Trasferimento di attività dallo Stato a Regioni e Enti Locali - Conseguente trasferimento del personale - Applicabilità del trattamento economico previsto dal c.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali - Dal momento della messa a disposizione con le relative risorse finanziarie - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629650-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO ALLE REGIONI

Il contratto collettivo nazionale per il comparto regioni ed autonomie locali del 5 ottobre 2001 stabilisce che ai dipendenti dello Stato che, per effetto del conferimento delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro alle Regioni ed agli Enti Locali, transitano alle dipendenze di questi ultimi, si applicano le disposizioni sul trattamento normativo ed economico previsto dalla contrattazione di comparto, ma solo dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, essendo il passaggio di personale regolato dall'art. 1406 cod. civ. e non dall'art. 2112 cod. civ., ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1997 num. 469 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 05/10/2001 art. 27, Contr. Coll. 05/10/2001 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)