Sez. L, Sentenza n. 12956 del 16/06/2005 (Rv. 582033 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO ALLE REGIONI | Trasferimento di attività dallo Stato a Regioni e Enti Locali - Conseguente trasferimento del personale - Conservazione del trattamento economico - Principi applicabili - Conseguenze - Indennità di amministrazione del Ministero del lavoro - Regola generale del riassorbimento - Applicabilità - Clausole contrattuali relative ai riassorbimenti di trattamenti particolari - Inapplicabilità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PASSAGGIO ALLE REGIONI
Ai dipendenti dello Stato che, per effetto del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali di cui al d.lgs. n. 469 del 1997, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata - in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera nell'ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che richiama le regole dettate dall'art. 2112, cod. civ. Pertanto, con riferimento all'indennità di amministrazione riconosciuta ai dipendenti del Ministero del lavoro, non risultando attribuito un trattamento privilegiato dalla normativa che ha regolato il trasferimento (art. 7 d.lgs. n. 469 cit. e d.p.c.m. del 1998 che reca disposizioni del tutto conformi alla legge), vale la regola generale e non sono applicabili le clausole previste nei contratti collettivi, non venendo in questione l'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi e il riassorbimento degli stessi secondo le previsioni dei contratti collettivi - presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato, nella specie non esistente. (Nella fattispecie la S.C. ha riscontrato il vizio di falsa applicazione delle clausole contrattuali relative ai riassorbimenti di trattamenti retributivi particolari, nella sentenza di merito - impugnata direttamente ex art. 63 del d.lgs. n. 165 cit. - che aveva ritenuto che, per l'indennità di amministrazione, non operasse la regola generale del riassorbimento per il solo fatto che non trovava corrispondenza nelle indennità previste dalla contrattazione collettiva applicabile presso l'amministrazione di destinazione - circostanza priva totalmente di rilevanza ai fini della detta regola generale -).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1997 num. 469 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., DPCM 09/10/1998, DPCM 09/10/1998 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)