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Sez. U, Sentenza n. 4708 del 27/03/1992 Ud. (dep. 24/04/1992) Rv. 190828 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore | Per contemporanei impegni professionali - Tempestiva comunicazione dell'impedimento e prospettazione dell'essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore nel processo oggetto del contemporaneo impegno professionale - Necessità - Valutazione da parte del giudice del processo di cui si chiede il rinvio dell'interesse difensivo e di quello pubblico all'immediata trattazione del procedimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190828-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore

Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità. (Nella fattispecie è stata ritenuta legittima la reiezione dell' istanza di rinvio proposta dal difensore solo al mattino dell'udienza di trattazione, nonostante dovesse conoscere da tempo l'impedimento e dalla quale risultava esclusivamente la contemporaneità degli impegni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)