Sez. 3, Sentenza n. 23764 del 22/11/2016 Ud. (dep. 15/05/2017) Rv. 270330 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Contemporaneo impegno professionale del difensore - Legittimo impedimento - Sussistenza - Condizioni - Indicazione - Valutazione da parte del giudice del processo di cui si chiede il rinvio dell'interesse difensivo e di quello pubblico all'immediata trattazione del procedimento - Necessità - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha rigettato un'istanza di differimento dell'udienza, non avendo il difensore fornito elementi concreti in base ai quali il concomitante procedimento civile in sede di merito - già in linea teorica meno pregiudizievole per il ricorrente, rispetto alla eventuale condanna penale definitiva nel giudizio di legittimità - potesse essere ritenuto in concreto più urgente, non risultando indicato, nel verbale prodotto a corredo della richiesta di rinvio, l'esatto oggetto del giudizio civile, nè lo specifico incombente di udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 1 n. 3, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)