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Sez. L, Sentenza n. 19770 del 14/09/2009 (Rv. 610385 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sanzioni disciplinari - Obbligatorietà dell'affissione del c.d. codice disciplinare - Limiti - Situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610385-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro (Principio applicato in controversia concernente il licenziamento di alcuni lavoratori che, ai fini dell'assunzione in qualità di autotrasportatori, avevano esibito falsi certificati di guida, circostanza emersa dopo che gli stessi erano stati scoperti a frequentare, durante l'assenza per malattia, corsi presso un'autoscuola per conseguire la prescritta idoneità alla guida).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)