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Sez. L, Sentenza n. 18377 del 23/08/2006 (Rv. 591662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio di tassatività degli illeciti disciplinari - Portata - Limiti - Distinzione tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale e quelli riconducibili a comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'azienda e degli altri lavoratori - Necessità - Conseguenza - Obbligatorietà dell'affissione del c.d. codice disciplinare solo per i primi e non per i secondi - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro, il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso, imposto per gli illeciti penali dall'art. 25, comma secondo, Cost., dovendosi, invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite, perciò, nel c.d. "codice disciplinare" da affiggere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare, poiché, in questi ultimi casi che possono legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)