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Sez. 3, Sentenza n. 580 del 06/03/1970 (Rv. 345680 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DOMANDA DI RILASCIO DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA COMMERCIALE O INDUSTRIALE - SCELTA DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA PROROGA BIENNALE DEL CONTRATTO - MISURA DEL COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345680-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DOMANDA DI RILASCIO DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA COMMERCIALE O INDUSTRIALE - SCELTA DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA PROROGA BIENNALE DEL CONTRATTO - MISURA DEL COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE.*

La proroga biennale della locazione, prescelta dal conduttore al quale sia stato richiesto il rilascio alla scadenza contrattuale di un immobile destinato ad attivita commerciale o artigiana, non costituisce in ogni caso la misura del compenso per la perdita dell'avviamento. Pertanto, qualora il conduttore sia in mora per un biennio a restituire l'immobile, la misura del compenso a lui spettante va determinata in modo autonomo sulla base della perdita dell'avviamento e del correlativo vantaggio per il locatore e, conseguentemente, non e senza altro pari alla misura del danno spettante al locatore per la ritardata restituzione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)