Sez. 2, Sentenza n. 3893 del 30/03/2000 (Rv. 535210 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE | Attore titolare del credito - Deduzione dell'imputabilità del pagamento eseguito al creditore apparente a debito diverso da quello dedotto in giudizio - Onere probatorio a suo carico.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE
In tema di pagamento al creditore apparente, al fine di escludere la buona fede del debitore e la conseguente applicabilità del principio sancito - a tutela dell'affidamento del debitore stesso - dalla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., qualora quest'ultimo, nell'eseguire il pagamento, dimostri di avere corrisposto al creditore apparente (o a chi appaia autorizzato a riceverlo per conto del creditore) somma idonea all'estinzione del debito, e l'attore, titolare del credito della cui estinzione si controverte, controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, è sull'attore che incombe l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto che lo giustifica, intercorso - in ipotesi - tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento fu effettuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)