Sez. 1, Sentenza n. 14902 del 25/06/2009 (Rv. 608930 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità aggiuntiva in favore del coltivatore del fondo - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 in favore del mezzadro coltivatore del fondo espropriato, decorre dalla data dell'atto di acquisizione dell'immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell'indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (ferma restando la spettanza all'espropriato del valore agricolo medio di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)