Sez. L, Sentenza n. 2492 del 09/04/1986 (Rv. 445588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - IDENTIFICAZIONE NELLE RETRIBUZIONI NON RICEVUTE - LIMITI - PROVA DI UN DANNO MAGGIORE, OVVERO DELL'ALIUNDE PERCEPTUM O DEL FATTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ONERE RISPETTIVO DEL LAVORATORE E DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - IDENTIFICAZIONE NELLE RETRIBUZIONI NON RICEVUTE - LIMITI - PROVA DI UN DANNO MAGGIORE, OVVERO DELL'ALIUNDE PERCEPTUM O DEL FATTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ONERE RISPETTIVO DEL LAVORATORE E DATORE DI LAVORO.*
In caso di licenziamento dichiarato illegittimo, la reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 ripristina la situazione qua ante e si attua con l'ottemperanza da parte del datore di lavoro al comando giudiziale di riammettere il lavoratore in azienda, nonché con l'attribuzione a quest'ultimo del diritto al ristoro del danno subito, per la Determinazione del quale costituiscono normale parametro di commisurazione le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto. Pertanto, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente fra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. (Conf 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)