Sez. L, Sentenza n. 2508 del 10/03/1987 (Rv. 451655 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO DAL RAPPORTO DOTATO DI STABILITÀ - EFFICACIA "EX NUNC" DELLO ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO - DANNO SUBITO DAL LAVORATORE DAL LICENZIAMENTO ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO DAL RAPPORTO DOTATO DI STABILITÀ - EFFICACIA "EX NUNC" DELLO ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO - DANNO SUBITO DAL LAVORATORE DAL LICENZIAMENTO ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
In conseguenza dell'introdotto principio di stabilità del rapporto di lavoro, l'eventuale licenziamento illegittimo del lavoratore determina una mera interruzione (di fatto) della prestazione ma non anche quella del rapporto, onde il successivo annullamento del provvedimento opera "ex tunc" con l'effetto di reintegrare il dipendente nella situazione antecedente al licenziamento. Per la Determinazione del danno (eccedente le cinque mensilità dovute ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300), subito dal lavoratore nel periodo intercorrente tra il licenziamento stesso e la sentenza di annullamento, costituiscono normale parametro di commisurazione le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto, salvo che il dipendente non provi di aver subito un danno ancora maggiore oppure che il datore di lavoro dimostri l'aliunde perceptum. (Conf 4958/86, mass n 447637; (Conf 3385/86, mass n 446347; (Conf 2492/86, mass n 445588; (Conf 5842/85, mass n 443028; (Conf 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)