Sez. 2, Ordinanza n. 50 del 13/01/1970 Cc. (dep. 23/06/1970) Rv. 114629 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -MANCANZA DI PRECEDENTI CONDANNE - ELEMENTO DI PER SE IRRILEVANTE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -MANCANZA DI PRECEDENTI CONDANNE - ELEMENTO DI PER SE IRRILEVANTE.*
La concessione o il diniego della liberta provvisoria costituisce l'Esercizio di un potere discrezionale del giudice vincolato soltanto all'esame ed alla valutazione delle qualita morali dell'imputato e della gravita del fatto. In ordine alle qualita morali, peraltro, il semplice riferimento ai buoni precedenti penali dell'imputato non e sufficiente ad appagare l'esigenza della motivazione e, percio, il giudice, nonostante tale negativo elemento, e sempre tenuto a desumere le anzidette qualita dalla capacita criminale dimostrata dal reo nella perpetrazione del fatto delittuoso. (Conf 113813, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)