Sez. 6, Sentenza n. 52903 del 07/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268488 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Indebita limitazione del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del P.M. - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Nullità relativa - Configurabilità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE
L'indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l' inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualità di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)